LA DGR 21 MAGGIO 2018 PROPONE UN DIFFERIMENTO DI 6 MESI PER L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti e delle osservazioni rivolte dai diversi portatori di interesse agli uffici di Regione Lombardia, è emersa la necessità di meglio specificare la tipologia degli interventi rientranti nelle lettere d), e) ed f) dell’art. 3 del d.p.r.380/2001 cui applicare il Regolamento regionale. Per tale motivo i tecnici di Regione Lombardia hanno ritenuto opportuno, per gli interventi di cui alle lettere d) e f) dell’art. 3 del d.p.r. 380/2001, nonché per gli ampliamenti rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 3 del d.p.r. 380/2001, di differire, rispetto a quanto oggi previsto, il termine per l’applicazione delle disposizioni sull’invarianza idraulica e idrologica di cui al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7.

In sostanza con la DGR 21 maggio 2018 si propone un differimento di 6 mesi per l’obbligo di presentazione di progetto di invarianza idraulica limitatamente:

  • agli ampliamenti
  • agli interventi di demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente
  • agli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.

Scarica il testo della DGR n. XI-128 del 21.5.2018