DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE: emanato il regolamento attuativo della L.R. 4/2016

Con DGR N° X /6829 della seduta del 30/06/2017 Regione Lombardia ha approvato la proposta di Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio). In seguito al passaggio presso la competente commissione regionale, che valuterà le proposte di modifica avanzate da diversi soggetti portatori di interesse (tra cui ad esempio i gestori dei servizi idrici integrati e dei consorzi di bonifica), il regolamento sarà a breve ratificato dalla giunta regionale per divenire operativo entro i prossimi mesi.

 

I PRINCIPI

I principi di invarianza idraulica e idrologica sono introdotti dall’articolo 7 della L.r. 4/2016 e sono rispettivamente così definiti:

  • Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione
  • Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione.

 

QUANDO SI APPLICANO

Tali principi si applicano alle acque meteoriche di dilavamento, ad eccezione di quelle disciplinate dal Regolamento regionale 24 marzo 2006 – n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

Il nuovo regolamento si applicherà agli interventi edilizi che prevedono una nuova costruzione, agli ampliamenti, alle demolizioni totali o parziali fino al piano terra con successiva ricostruzione (indipendentemente dal fatto che venga mantenuta o modificata la superficie preesistente edificata), alle ristrutturazioni che comportino un ampliamento della superficie edificata o una modifica della permeabilità della superficie interessata dall’intervento rispetto alle condizioni preesistenti all’urbanizzazione. Il regolamento include oltre agli edifici anche le infrastrutture stradali e autostradali e le loro pertinenze, oltreché i parcheggi. Saranno quindi soggetti ai vincoli del regolamento interventi di riassetto, adeguamento ed allargamento delle infrastrutture presenti sul territorio e, ovviamente, le nuove realizzazioni di strade e parcheggi.

 

I VINCOLI

Ai fini della redazione del regolamento il territorio regionale è stato classificato e suddiviso in tre categorie in ragione della stima della criticità idraulica cui esso è soggetto. Le tre categorie così definite sono quindi:

  • “A” elevata criticità idraulica: massima portata meteorica scaricabile nei recettori pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile
  • “B” media criticità idraulica: massima portata meteorica scaricabile nei recettori pari a 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile
  • “C” bassa criticità idraulica: massima portata meteorica scaricabile nei recettori pari a 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile

Il dispositivo normativo prevede anche, qualora non vi siano le condizioni per la realizzazione degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di invarianza idrologico-idraulica, la possibilità di compensazione monetaria. Le condizioni necessarie affinché si possa fare ricorso alla monetizzazione sono descritte nell’articolo 16.

Scarica il testo della L.r. n. 4 del 15 marzo 2016

Scarica il testo della Bozza sottoposta alla cossissione regionale del regolamento attuativo