NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE SEMPLIFICATA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, il legislatore ha attuato quel riordino e semplificazione della disciplina della terre e rocce da scavo (TRS), inquadrate sia come sottoprodotti che come rifiuti, atteso dal 2014.

La disciplina riguarda il riutilizzo dei materiali (terre eventualmente frammiste a materiale antropico (fino ad una % massima in peso del 20%) durante la realizzazione di un’opera nel sito stesso o in uno diverso.

 

Il nuovo regolamento mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente.

La norma si fonda su due diverse casisistiche che riguardano:

  • i “cantieri di grandi dimensioni” (volume escavato > 6000 mc) con un’ulteriore differenziazione a seconda che siano o meno sottoposti ad AIA o VIA (come previsto dal Capo II della norma, dall’art. 8 all’art. 19 ed art. 22)
  • i “cantieri di piccole dimensioni” (volume fino a 6000 mc; come previsto dal Capo II della norma, artt. 20-21).

 

Le novità più importanti riguardano:

  • la regolamentazione del deposito temporaneo (art. 23);
  • il “recupero” di materiale non contaminato all’interno di sito oggetto di bonifica (artt. 25-26);
  • la necessità di un’analisi dei materiali da riutilizzare anche nel caso di riutilizzo all’interno dello stesso sito (art. 24, su cui vi sono già diverse interpretazioni)

Il proponente, deve presentare sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000), all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R. la richiesta di riutilizzo dei materiali. A parte casi particolari non è più necessaria un’autorizzazione esplicita per poter operare, ma è sufficiente attendere 90 giorni (cantieri sottoposti ad AIA, VIA) o 15 giorni (altri casi). Le Arpa competenti possono svolgere controlli in base ad una apposita programmazione annuale, con metodo a campione o in particolari situazioni.

Scarica il testo del D.P.R. 13.06.2017 n. 120