DECRETO LEGGE n.76/2020: novità in merito alla possibilità di realizzare interventi di natura edilizia in siti oggetto di bonifica

Il Decreto Legge n.76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”) convertito con la legge 120/2020 ha introdotto alcune semplificazioni procedurali in tema di ambiente. Fra le modifiche in tema di bonifiche di siti contaminati (D.Lgs. 152/06) si aggiunge l’art. 242 ter con cui si permette di eseguire interventi di natura edilizia all’interno di un sito in bonifica. Un primo passo era già stato compiuto con il Decreto Sblocca Italia (Decreto-legge n. 133/2014, convertito con la legge n. 164/2014) che aveva indicato alcuni interventi ammissibili. La norma introduce ora una particolare procedura per favorire la realizzazione di alcune opere edili che ricadano in aree oggetto di bonifica o comunque all’interno di siti da bonificare. L’intenzione è quella di permettere uno sviluppo più rapido delle aree interessate da processi di bonifica che notoriamente richiedono tempistiche molto lunghe, anche di anni, prima di essere approvati. Fra le opere (elencante al comma 1 dell’art. 242 ter) ricadono gli interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi; sistemazione idraulica ect. Per poter essere realizzati gli interventi:

  • non devono determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D.Lgs. 81/2008
  • essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica.

La legge individua 2 procedure diverse per la caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni da movimentare nell’ambito dell’intervento edilizio con crescente “complessità” in dipendenza che l’opera ricada:

  • in un’area in cui non è stata ancora realizzata la caratterizzazione (comma 4 lett.a)
  • In un’area oggetto di messa in sicurezza operativa (comma 4 lett.b)

Il primo caso necessità di un iter abbastanza complesso e che prevede un’autorizzazione da parte dell’Ente procedente. Nel secondo caso invece è sufficiente una comunicazione all’ Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente con un preavviso di 15 gg. Tutti gli interventi devono essere condotti scongiurando il pericolo di aumento dei livelli di inquinamento delle matrici ambientali e nel caso dovessero riscontrarsi fonti attive di contaminazione (rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo) è obbligatoria la loro rimozione secondo la normativa vigente.